Mobilità tra fondi

“La mobilità tra i Fondi Interprofessionali – e la conseguente trasferibilità delle risorse – è disciplinata dall’art. 19, comma 7-bis della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dalla Circolare INPS n. 107 del 1 ottobre 2009.

La normativa prevede che, in caso di spostamento tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza deve trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70 per cento del totale dei contributi versati nel triennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato dall’impresa per finanziare propri piani formativi.

Non è ammessa la portabilità per importi inferiori a € 3.000 e/o relativa ad aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese (Raccomandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/CE) ovvero imprese autonome con meno di 50 dipendenti ed un fatturato o un bilancio totale annuale non superiore a 10 milioni di euro.

L’istituto della mobilità tra Fondi Interprofessionali sussiste solamente a fronte di modifiche di adesioni ai Fondi accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.”

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