Roma, 5 luglio 2010
CONFSERVIZI – Confederazione dei servizi pubblici locali . Asstra, Federambiente, Federutility – e CGIL, CISL, UIL
– in coerenza con le esigenze di individuare percorsi di sviluppo della bilateralità nei settori dei servizi pubblici;
– ritenuto che la formazione costituisce leva essenziale per la modernizzazione delle aziende rappresentate e per la valorizzazione del lavoro, così come convenuto nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori rappresentati;
– ritenuto, altresì, di dovere promuovere lo sviluppo di competenze meglio rispondenti alle esigenze di realizzazione della persona ed ai fabbisogni delle aziende attraverso un sistema di formazione che assicuri al lavoro dipendente il patrimonio di conoscenze necessario a supportare un processo di sviluppo dei settori finalizzato ad una crescente qualità e sicurezza dei servizi erogati;
– considerata la necessità che i processi di aggiornamento delle competenze siano rivolti al pieno utilizzo delle innovazioni tecnologiche e ad un efficace adeguamento alle esigenze organizzative;
– considerata l’opportunità di fornire un concreto supporto al mercato del lavoro, soprattutto mediante l’attivazione di percorsi formativi finalizzati al reperimento di figure professionali specifiche dei singoli settori, e vista la particolare importanza che i rapporti di lavoro con finalità formative previsti dai contratti nazionali di categoria rivestono in questi settori;
premesso
– che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 luglio 2009, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 2009, n. 181, è stato autorizzato ad operare il Fondo Formazione Servizi Pubblici costituito ai sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, tra Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi) e CGIL, CISL, UIL;
– che di uno dei soci fondatori, la Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi), è stato deliberato lo scioglimento in data 7 luglio 2009 ad opera delle Federazioni aderenti;
– che il 7 luglio 2009 è stata costituita la CONFSERVIZi, “Confederazione dei servizi pubblici locali – Asstra, Federambiente, Federutility”, fra le Federazioni con profilo industriale: Asstra, Federambiente, Federutility;
– che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 07/06/2010, ha comunicato l’impossibilità di autorizzare il subentro di diversi soggetti confederali in prosecuzione della Confservizi (Confederazione Nazionale dei Servizi) in scioglimento e liquidazione;
– che nella predetta nota il Ministero del Lavoro ha invitato le parti costituenti a procedere allo scioglimento e liquidazione del Fondo costituito;
preso atto
– che è necessario procedere allo scioglimento e liquidazione del Fondo Formazione Servizi Pubblici;
– che le Parti intendono procedere alla costituzione di un nuovo Fondo con le stesse finalità;
– di quanto stabilito nella riunione del 25 giugno 2010 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e Fondo Formazione Servizi Pubblici;
– che il verbale della predetta riunione del 25 giugno è allegato al presente Protocollo costituendone parte integrante;
concordano
1. di procedere alla costituzione di un nuovo Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua nei servizi pubblici con diversi soggetti giuridici ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, denominato FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI (di seguito indicato come Fondo);
2. che il Fondo, in riferimento a quanto previsto dal comma 6, lettera b), dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n 388, è costituito come “soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
3. che al Fondo possono aderire tutte le imprese aderenti al sistema associativo CONFSERVIZi – Asstra, Federambiente, Federutility -, nonché altre imprese ed enti, anche in forma associativa, a qualunque settore economico esse appartengono, che decidano liberamente di aderire al Fondo.
4. L’attività del Fondo Interprofessionale ha come destinatari i lavoratori dei soggetti sopra indicati che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni;
5. che il Fondo Interprofessionale, ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, finanzia in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali nonché eventuali ulteriori iniziative, propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, concordate tra le parti;
6. che il Fondo utilizza, nel rispetto delle disposizioni vigenti, una quota delle risorse provenienti dal prelievo dello 0,30% per le spese di funzionamento e per il finanziamento di attività che le parti ritengono necessarie e strumentali alla promozione ed allo sviluppo della formazione continua, quali:
a) attività di studi e ricerche strumentali all’organizzazione e al funzionamento dei piani formativi;
b) progetti formativi diretti a figure professionali a carattere intersettoriale o progetti, anche di natura settoriale, di particolare rilevanza;
c) monitoraggio e valutazione controllo di gestione;
7. che le attività di cui ai punti a), b) e c) saranno definite e deliberate annualmente dagli organi decisionali del Fondo;
8. che il Fondo è strutturato su base nazionale. Sulla base di criteri approvati dall’Assemblea e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può altresì articolarsi su base territoriale anche avvalendosi di Enti bilaterali ovvero di altre strutture costituite dalle Parti per la realizzazione a livello territoriale di attività formative.
9. che, oltre ai compiti attribuiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000, al Fondo siano affidati ulteriori compiti relativi allo sviluppo della formazione professionale. In particolare il Fondo finanzia, anche attraverso il reperimento di risorse ad hoc, piani formativi sul tema della salute e sicurezza sul lavoro condivisi tra parti sociali, anche per il tramite di Enti bilaterali / paritetici ovvero di altre strutture costituite dalle Parti.
10. che gli organi del Fondo sono i seguenti:
– Assemblea
– Presidente e Vice Presidente
– Consiglio di Amministrazione
– Collegio dei Sindaci
L’Assemblea può costituire un comitato di indirizzo.
La composizione degli organi è paritetica. Il numero dei componenti, le modalità di costituzione e funzionamento, l’attribuzione delle funzioni e dei poteri, sono definiti dallo statuto allegato;
11. che le modalità operative per la selezione dei piani, l’assegnazione delle risorse, le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione, saranno definite dagli organi deliberativi del Fondo, fermi restando i seguenti criteri:
a) le aziende che intendano realizzare in proprio, in forma singola o associata, attività formative, possono richiedere il finanziamento dei piani formativi concordati, anche pluriennali, nel limite massimo del 70% del contributo annualmente versato sempre che il valore del progetto superi almeno del 50% la quota di cui si chiede il finanziamento. I medesimi soggetti possono presentare piani formativi concordati che utilizzano le risorse disponibili accumulate nei 2 anni precedenti. Dopo tale periodo le risorse accantonate e no spese dalle singole imprese potranno essere utilizzate per le iniziative di cui al punto b);
b) salvo il principio dell’automatismo di cui al punto a), le risorse saranno attribuite ai piani formativi concordati tenendo conto anche di necessità redistributive in base a criteri solidaristici in percentuale definita annualmente da Consiglio di Amministrazione;
c) sempre fatto salvo il principio di cui al punto a), le modalità di selezione, finanziamento e controllo dei piani formativi, saranno improntate alla massima semplificazione delle procedure.
12. di impegnarsi per realizzare una campagna di promozione del Fondo presso i propri aderenti, finalizzata a massimizzare la scelta delle aziende a favore del Fondo così costituito.