STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Denominata
“FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI”
Art. 1 (Denominazione)
- A seguito dell’accordo interconfederale del 05.07.2010, tra la “Confservizi – Confederazione dei Servizi Pubblici Locali – Asstra, Federambiente, Federutility”, di seguito denominata in forma abbreviata “CONFSERVIZI”, LA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e l’UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.) – che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei servizi pubblici che assume il nome di FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI, di seguito denominato in forma abbreviata “Fondo”.
- In data 6 maggio 2015, a seguito di atto di fusione tra Federambiente e Federutility, è stata costituita ‘Utilitalia’. Pertanto, Asstra e Utilitalia compongono l’attuale compagine societaria di CONFSERVIZI che esercita le funzioni di socio del FONDO con gli altri soci CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.).
- Il Fondo è istituito come Associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, titolo II – Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
- Il Fondo finanzia gli interventi di formazione professionale delle imprese associate a Confservizi, a qualunque settore esse appartengano, e di tutte le aziende che liberamente scelgano di versare al FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI il contributo dello 0,30% istituito dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.
Art. 2 (Scopi e finalità)
- Il Fondo non ha fini di lucro.
- Il Fondo , ai sensi del comma 1 dell’articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, finanzia piani formativi aziendali, individuali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali, perseguendo il raccordo con la programmazione regionale e nel rispetto delle funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Il Fondo promuove e sostiene ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione professionale continua, in coerenza con i propri compiti istituzionali e di eventuali altri ad essa affidati delle parti sociali di riferimento. In particolare, ai fini esclusivi degli scopi indicati al comma 2, il fondo si propone di:
- incentivare e promuovere studi e ricerche nel settore dei servizi pubblici, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze;
- promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua allo scopo di favorire la formazione e riqualificazione professionale e long life learning, anche in collaborazione con istituzioni nazionali, europee ed internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari nell’ambito della formazione continua ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- svolgere tutte le attività necessarie a conseguire i finanziamenti o contributi previsti dalle disposizioni statali e regionali, per la realizzazione di attività corrispondenti a quelle rientranti nei propri scopi e finalità;
- Per tutte le attività di cui al comma 3, il Fondo si può avvalere anche di risorse finanziarie aggiuntive e comunque diverse da quelle di cui al comma 1 dell’articolo 118, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.
- L’attuazione degli scopi sopra definiti viene disciplinata dal regolamento del Fondo.
Art. 3 (Sede e durata)
- Il Fondo ha sede in Roma e la sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 4 (Soci fondatori)
- Sono soci effettivi, i seguenti soci fondatori: la “Confservizi – Confederazione dei Servizi Pubblici Locali – Asstra, Federambiente, Federutility”, di seguito denominata in forma abbreviata “Confservizi”, che dopo la fusione tra Federambiente e Federutility in Utilitalia è composta da Asstra e Utilitalia, la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), la CONFEDARAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e l’UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.).
- L’adesione di altri soci è deliberata dall’Assemblea all’unanimità, fermo restando il rispetto dell’art. 7 comma 2.
Art. 5 (Cessazione dell’Associazione)
- Il Fondo cessa con:
- lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
- la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
- il venir meno degli scopi statutari del Fondo.
Art. 6 (Entrate)
- Il Fondo, per conseguire i propri scopi, definiti nell’art. 2, si avvale:
- del contributo ad essa trasferito dall’INPS, corrispondente alle adesioni volontarie delle aziende aderenti al sistema associativo Confservizi e di tutte quelle aziende che decidano di versare al Fondo il contributo di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni;
- di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- di proventi derivanti da altre iniziative, anche sociali, in quanto compatibili con le finalità della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.
Art. 7 (Organi dell’Associazione)
- Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Sindaci.
- La composizione degli organi è paritetica fra Confservizi e le organizzazioni sindacali CGIL, C.I.S.L. e U.I.L. secondo quanto disposto dalle norme del presente statuto. Qualora disposizioni normative e regolamentari impongano limiti numerici per la composizione degli organi che non consentano di assicurare la pariteticità su base numerica, la stessa sarà assicurata attribuendo valenza maggiorata al voto del Presidente del fondo.
- La corresponsione di eventuali indennità e/o gettoni di presenza è a carico del Fondo secondo quanto stabilito dall’Assemblea nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- Tutte le cariche hanno la durata di tre anni.
Art. 8 (Assemblea)
- L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 18 (diciotto) rappresentanti designati dai soci con apposito atto, nel numero di:
- 9 (nove) in rappresentanza di Confservizi e
- 9 (nove) in rappresentanza di CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.).
I soci possono provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza, con comunicazione scritta.
- I membri dell’assemblea durano in carica tre anni a far data dalla costituzione del Fondo e possono essere rinominati. E’ consentito alle stesse parti di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, con comunicazione scritta. Il nuovo delegato avrà, per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
- L’Assemblea nomina, al proprio interno, il Presidente del Fondo, su designazione di Confservizi e il Vice Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno siglato l’accordo del 5 luglio 2010 per la costituzione di Fondo.
- Il Presidente e il Vice Presidente sono anche rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Sono riservate alla competenza dell’Assemblea:
- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio sindacale, salvo il Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- deliberare in ordine all’eventuale compenso/gettone per gli amministratori ed i sindaci nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari;
- provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare all’unanimità sull’adesione di altri soci;
- deliberare in ordine ai criteri di articolazione settoriale e territoriale del Fondo.
- L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
- La convocazione dell’Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da spedire con raccomandata a.r. telefax o posta elettronica, purché sia assicurata la ricezione della comunicazione, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l’Assemblea è convocata con le medesime modalità almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora e gli argomenti da trattare con indicazione dell’ordine del giorno.
- Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Fondo ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Per la validità delle riunioni dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Ogni membro dell’Assemblea può farsi rappresentare da altro membro, il quale non può cumulare più di due deleghe.
- L’Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, purché in tale quota siano rappresentati tutti i soci.
- L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il diritto alla piena partecipazione di ciascun socio.
In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche tramite la segreteria, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati di ogni votazione;
b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
- Anche in mancanza di formale convocazione scritta, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci, i membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Art. 9 (Presidente e Vice Presidente)
- Spetta al Presidente del Fondo:
- rappresentare il Fondo di fronte a terzi e stare in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovraintendere all’applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere all’attività svolta dal Direttore nell’ambito dei compiti e delle responsabilità allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
- Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
- Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica 3 (tre) anni, mantenendo comunque, nelle more del rinnovo delle cariche, i poteri a loro spettanti.
- Qualora nel corso dello stesso triennio il Presidente o il Vice Presidente vengano a decadere, il loro sostituto, appositamente nominato, dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso.
Art. 10 (Consiglio di Amministrazione)
- Fatta salva l’eventuale applicazione di quanto disposto dall’art. 7 comma 2 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 6 (sei) membri, dei quali:
- 3 (tre) designati da Confservizi e
- 3 (tre) dalle organizzazioni sindacali CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.).
- I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra coloro che hanno competenze specifiche nelle attività svolte dal Fondo e durano in carica tre anni, scadendo con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio.
- Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di programmazione e di verifica dell’andamento delle attività del Fondo, nonché di vigilanza sulle iniziative promosse dal Fondo.
- A tal fine il Consiglio:
- approva le linee strategiche di attività annuali del Fondo,
- definisce il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
- nei limiti di spesa previsti ha facoltà di costituire aree funzionali i cui responsabili collaboreranno con il direttore per la gestione operativa del Fondo;
- definisce un testo di regolamento interno e le successive modifiche;
- vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigila sul funzionamento delle iniziative promosse da Fondo;
- definisce annualmente la quota di risorse da destinare alla copertura dei costi di amministrazione e funzionamento del Fondo e al finanziamento delle attività di cui al punto 5 dell’accordo interconfederale del 5.07.2010, nel rispetto dei limiti posti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- nomina e revoca il Direttore cui affidare la responsabilità operativa del Fondo, sulla base di una rosa di candidature di comprovata esperienza professionale maturata nella progettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi e nella gestione amministrativa ed operativa, definendone altresì compiti, responsabilità e compenso;
- provvede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Fondo da sottoporre all’Assemblea;
- riferisce all’Assemblea in merito alle proprie attività;
- autorizza, tramite delibera, la costituzione di articolazioni settoriali e territoriali nel rispetto dei criteri approvati in Assemblea e di quanto stabilito al punto 8 dell’accordo interconfederale del 5.07.2010.
- Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono assunte con le modalità e le maggioranze previste al comma 3 del successivo articolo 11.
- Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, può essere sostituito da un altro componente, nominato dall’Assemblea, su designazione del socio che aveva nominato il componente decaduto.
- Il socio che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di proporne la sostituzione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione, nell’ipotesi di cui ai precedenti commi 7 e 8, nelle more della convocazione e della riunione dell’Assemblea dei Soci, provvede a cooptare il nuovo designato e a sottoporre il medesimo per la definitiva nomina all’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile.
Art. 11 (Funzionamento e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma presso la sede sociale, almeno tre volte l’anno mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito, con raccomandata A.R., ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai Consiglieri, almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai Consiglieri.
- Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci, ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.
- Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito se sono presenti almeno i due terzi dei componenti rispettivamente designati dalla Associazione Datoriale e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all’Art.1 del presente Statuto.
Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti rispettivamente designati dalla Associazione Datoriale e dalle Organizzazioni sindacali di cui all’Art.1 del presente Statuto.
Per la validità delle deliberazioni che concernono l’approvazione delle linee strategiche, la definizione del modello organizzativo e degli organici necessari, il Regolamento e le sue modifiche, la redazione del Bilancio preventivo e consuntivo, la nomina del Direttore e le proposte alla Assemblea di modifica dello Statuto Fonservizi è richiesta la unanimità dei presenti alla riunione.
- Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, ovvero Vice Presidente in caso di assenza del primo.
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare dai verbali sottoscritti dal Presidente, dal Vice Presidente e dal segretario dell’organismo, nominato di volta in volta anche esterno al Consiglio medesimo.
- Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e il diritto alla piena partecipazione di ciascun componente.
In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche tramite la segreteria, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati di ogni votazione;
b) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione ed agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 12 (Collegio dei sindaci)
- Il Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea ed è composto, fatta salva l’eventuale applicazione di quanto disposto dall’art. 7 comma 2 del presente Statuto, da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti così designati:
- 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente, da Confservizi;
- 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente, dalle organizzazioni sindacali firmatarie CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), ed 1 (uno), con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- I componenti il Collegio Sindacale nominati dai Soci Fondatori devono essere iscritti all’Albo dei revisori dei conti.
- I Sindaci, sia effettivi sia supplenti, durano in carica tre anni, scadendo con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio e possono essere riconfermati.
- I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2403 bis, 2404 e 2407 del codice civile.
- Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
- La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto da spedire con raccomandata A.R., ovvero posta elettronica o fax, con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai membri del Collegio, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il Collegio è convocato almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, tramite telegramma ovvero posta elettronica o fax con attestazione di avvenuta ricezione, ai recapiti comunicati dai membri del Collegio. Gli avvisi devono contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Art. 13 (Patrimonio dell’Associazione)
- Il Patrimonio del Fondo è costituito da:
- beni di proprietà del Fondo;
- apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Art. 14 (Bilancio)
- Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione del Fondo e del bilancio preventivo.
- Il bilancio preventivo, con l’indicazione degli eventuali compensi e rimborsi spese per gli organi di amministrazione e controllo, deve essere approvato entro il mese di dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo.
- Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale ed il conto economico, accompagnati dalla redazione del Consiglio di Amministrazione e da quella del Collegio sindacale, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a Confservizi e alle organizzazioni sindacali CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.).
Art. 15 (Compensi)
- L’Assemblea, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, stabilisce al momento della nomina gli eventuali compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato. L’Assemblea stabilisce annualmente il compenso per i componenti il Collegio Sindacale nominati dai Soci Fondatori per l’intero periodo di durata del mandato
Art. 16 (Scioglimento e cessazione)
- In caso di scioglimento del Fondo o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’Assemblea provvede alla nomina di 3 (tre) liquidatori, di cui
- 1 (uno) designato da Confservizi;
- 1 (uno) dalle organizzazioni sindacali CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) e UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), ed
- 1 (uno) scelto di comune accordo. Nel caso di mancato accordo sul terzo liquidatore esso viene designato dal Presidente dell’Albo Nazionale dei Commissari Liquidatori.
- L’Assemblea determina, all’atto della messa in liquidazione del Fondo, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratifica l’operato.
- Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione deve essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall’Assemblea. In caso di assenza di accordo la devoluzione viene effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tenendo comunque presente i suddetti scopi e sentito il parere dei Soci fondatori, di cui all’articolo 4 del presente Statuto.
Art. 17 (Modifiche statutarie)
- Il presente Statuto, nonché il Regolamento possono essere modificati dall’Assemblea con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, comprensivi di almeno 1 (uno) rappresentante per ciascuno dei soci. Le modifiche sono sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità, di cui al comma 2 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.
Art. 18 (Disposizioni finali)
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.